L’Assemblea dei genitori ha lo scopo di rappresentare, collaborare e partecipare alla vita (v. art. 53 e 55 cpv. e) dell’Istituto scolastico, al fine di perseguire le finalità espresse dall’art. 2 e dall’art. 41 e segg. della Legge della scuola.
L’Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sulle allieve e sugli allievi iscritti all’Istituto scolastico di Stabio.
L’Assemblea dei genitori:
formula all’attenzione degli altri organi dell’Istituto le richieste dei genitori;
esprime l’opinione dei genitori nelle consultazioni;
delibera sugli oggetti che la legge e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
elegge il comitato;
elegge i revisori dei conti;
approva il proprio regolamento (statuto) ed eventuali sue modifiche;
favorisce i rapporti fra famiglia e scuola, al fine di armonizzare le relazioni tra le varie componenti dell’Istituto;
collabora con proprie iniziative all’attività culturale e sociale dell’Istituto.
L’Assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico dietro convocazione del comitato. Essa deve essere convocata con almeno dieci giorni di preavviso, salvo che in caso di urgenza. I lavori assembleari sono diretti dal/la presidente uscente, salvo decisione contraria dell’Assemblea. Nel caso in cui il/la presidente uscente non dovesse ricandidarsi, l’Assemblea sarà diretta da un/una presidente del giorno. L’Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del comitato o di almeno 1/5 dei membri.
In caso di numero insufficiente di presenti, l’Assemblea può essere riconvocata lo stesso giorno. In tal caso è valida qualunque sia il numero di presenti.
L’Assemblea può validamente deliberare, per quanto concerne le trattande all’ordine del giorno, se è presente almeno 1/5 dei membri; nel caso di riconvocazione lo stesso giorno, le deliberazioni possono avvenire qualunque sia il numero delle persone. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità decide il voto del presidente del comitato.
Ogni detentore dell’autorità parentale ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero delle figlie e dei figli che frequentano l’Istituto.
Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.
Le candidature dei membri del comitato devono essere presentate al presidente uscente del comitato prima dell'Assemblea o,al più tardi, all'inizio della trattanda.
I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura.
Le candidature dei membri del Comitato devono essere presentate per iscritto al presidente uscente al più tardi una settimana prima dell’Assemblea.
I candidati devono dichiarare l’accettazione o meno della candidatura.
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, in caso di parità gli scrutatori procedono per estrazione a sorte.
Il comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresentanza verso i terzi.
Il comitato è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri.
I membri di comitato devono essere membri dell’Assemblea, rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili.
Se a causa di motivi giustificati un membro di comitato è dimissionario, si può procedere alla sostituzione ad interim fino alla successiva Assemblea.
Il presidente è proposto dal comitato ed eletto dall’Assemblea. Il comitato nomina al suo interno, vice-presidente, segretario e cassiere.
Il comitato può costituire delle commissioni interne o gruppi misti di lavoro per elaborare progetti.
convoca le Assemblee;
formula proposte da sottoporre all’Assemblea;
attua e coordina le decisioni prese dall’Assemblea;
propone e promuove attività culturali, ricreative e sociali a vantaggio di tutte le componenti dell’Istituto;
rende conto all’Assemblea dell’attività svolta;
cura gli interessi morali, materiali e finanziari dell’Assemblea;
assiste quei genitori che ne fanno richiesta nell’esercizio dei loro diritti come all’art. 55 della Legge della Scuola;
informa tempestivamente la direzione di Istituto sulle decisioni adottate dagli organi dell’Assemblea.
convoca le riunioni di comitato informando la direzione dell’Istituto;
dirige e coordina l’attività del comitato;
rappresenta, preferibilmente insieme ad un altro membro di comitato, il gruppo verso l’esterno;
Le cariche di presidente e cassiere sono incompatibili.
L’esplicazione dei compiti amministrativi e le attività dell’Assemblea dei genitori sono finanziati mediante contributi volontari dei genitori, donazioni, proventi da varie attività, contributi volontari dell’Istituto scolastico, del Comune, contributi di enti pubblici e privati. Le finanze vengono gestite dal comitato e verificate da due revisori eletti dall’Assemblea che restano in carica un anno e riferiscono all’Assemblea al termine di ogni esercizio.
I due revisori dei conti devono essere esterni al comitato. La durata del loro mandato è di 1 anno e sono rieleggibili.
L’Assemblea dell’Istituto può essere sciolta da un’Assemblea appositamente convocata a tale scopo con preavviso di un mese. La decisione di scioglimento può essere presa solo da una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. In caso di scioglimento dell’Assemblea, gli eventuali attivi (monetari e materiali) andranno devoluti a favore dell’Istituto Scolastico di Stabio.
Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea. Esso è soggetto a revisione qualora se ne verificasse la necessità.
